SEPARAZIONE: AFFIDO CONDIVISO, MA SENZA GENITORE COLLOCATARIO PREVALENTE.

E’ insomma venuto meno il criterio della collocazione prevalente del minore, che di fatto impediva una completa applicazione della ratio normativa dell’affido condiviso, che spesso nella realtà dei casi condiviso non  era.

Così facendo i genitori potranno  trovarsi concretamente  in una posizione di pari dignità e di  pari responsabilità, e saranno sempre presenti nella vita dei figli con la possibilità di un reale  reciproco intercambio: insomma non viene penalizzata la figura del padre (che di solito è il genitore privato della collocazione del figlio) e si concede alla madre una maggior possibilità di fruizione del proprio tempo libero e una più concreta possibilità di realizzarsi nell’ambito lavorativo.

Ovviamente anche le disposizioni sul mantenimento del figlio hanno seguito il medesimo criterio, poiché ciascuno dei genitori è stato chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé, ed a coprire ogni relativa spesa legata alla convivenza, fermo restando il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie, a carico di ogni genitore.

Insomma finalmente si è cercato di dare una concreta e reale applicazione ad  una legge esistente da oltre dieci anni ma attuata solo in teoria e non nella sostanza, sperando che tale decisione spinga ad altri tribunali italiani a decidere in tal senso e con l’auspicio che il Parlamento (la  nuova legge per ora è all’attenzione del Senato) voglia finalmente provvedere in tempi brevi alla riscritturazione delle norme sull’affido condiviso, per far valere  il diritto dei figli minori a ricevere amore ed educazione da entrambi i genitori in egual modo, avvicinandosi sempre più al criterio di reale bigenitorialità come diritto in primis proprio dei figli.